Organizzazione e stile di gestione
Gli ospiti dell’Istituto von Mentlen sono suddivisi in 5 gruppi eterogenei. I gruppi denominati con il nome di animali: Usignoli, Caprioli, Tigrotti, Rondini, Scoiattoli.
A ogni gruppo educativo sono assegnati 5 educatori, la cui attività è coordinata e sostenuta dal direttore, al quale compete la responsabilità della conduzione generale dell’istituto. Al suo interno il gruppo è coordinato da un capogruppo.
La scuola interna (Unità Scolastica Differenziata) è suddivisa in 5 sezioni, nel contesto delle quali viene impartito il programma in vigore nelle scuole comunali. L’insegnamento è individualizzato e commisurato alle esigenze di ogni singolo allievo. Un pedagogista assolve la funzione di coordinatore.
La direzione dell’Istituto von Mentlen è garante nei confronti della Commissione Amministrativa, coordina e supervisiona l’attività generale, promuove il lavoro di rete tra gli enti esterni, le famiglie ed il personale della casa.
Modalità di ammissione
Le ammissioni, le modalità di presa a carico, così come le dimissioni dei giovani sono mediate con i diversi enti di intervento sociale, sulla base di uno specifico accordo di collaborazione, stipulato nel febbraio 2007, tra l’UFaM, l’UFaG, i servizi sociali accreditati e gli istituti e foyers sociali del Cantone Ticino.
Premessa
La necessità di perfezionare un accordo di collaborazione fra gli enti indicati deriva dal fatto che gli stessi sono chiamati ad interagire con i medesimi soggetti sociali, ovvero le famiglie e i minori che necessitano un sostegno, un aiuto o una protezione, in relazione all’esigenza di procedere ad un affidamento presso una delle strutture riconosciute.
Il Regolamento della Legge per le famiglie (RLfam, 2005) prevede una specifica procedura di affidamento presso gli istituti riconosciuti, suddivisa in diverse fasi comprendenti l’anamnesi sociale, la presentazione della domanda di ammissione, l’elaborazione di un progetto educativo, l’ammissione, la sottoscrizione della convenzione, la definizione di un programma operativo di intervento, la sua costante verifica e aggiornamento e infine la dimissione. Ognuna di queste fasi fa riferimento ad una specifica modulistica.
La definizione di questa procedura ha comportato la formalizzazione di un accordo di collaborazione, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, che viene adattato e applicato per ogni singola situazione, all’insegna della massima trasparenza e orientato verso l’intervento più efficace nell’interesse del minore e del rispettivo nucleo famigliare.
Estensione della collaborazione
Il presente accordo di collaborazione è attivato quando una famiglia, un nucleo famigliare, un tutore o il minore stesso, nella misura in cui è considerato capace di discernimento, chiede che venga esaminata l’opportunità/possibilità di un affidamento presso un istituto o un foyer riconosciuto. Parimenti l’attivazione dell’accordo di collaborazione può avvenire su richiesta dell’autorità, civile o giudiziaria, preposta alla protezione dei minori.
Anamnesi e presa di contatto
I servizi sociali (UFaM, SMP in particolare) sono deputati a raccogliere la domanda di affidamento e ad accertare se sussiste la necessità di protezione, sulla base dei criteri stabiliti dalla LFam e se, fra le misure disponibili, il collocamento in istituto rappresenta la soluzione più adeguata ai bisogni del minore e della sua situazione familiare.
In caso affermativo, il servizio prende un primo contatto con la direzione dell’istituto per un preliminare esame di pertinenza e idoneità della domanda.
A questa analisi congiunta fa seguito una formalizzazione della richiesta attraverso la compilazione della scheda di utente, debitamente riempita in collaborazione con la famiglia o l’autorità richiedente.
Richiesta di ammissione e progetto educativo
Ricevuta la richiesta di ammissione, la direzione promuove uno o più incontri con le diverse parti interessate per verificare/confermare l’ipotesi del collocamento e per la condivisione del progetto educativo e la sua sottoscrizione da parte di tutti i convenuti.
Durante lo stesso incontro vengono definiti le modalità e i tempi di ammissione in istituto, unitamente ai documenti necessari da consegnare alla direzione, alla quale compete il compito di redigere la convenzione relativa all’affidamento, entro 30 giorni dalla data di inizio effettivo del medesimo. La convenzione assume la propria validità solo dopo essere stata sottoscritta da tutti gli interlocutori ed ha la durata di un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno, nel caso in cui non venga formalmente disdetta.
Periodo di prova e verifiche intermedie
I primi tre mesi di affidamento sono, di regola, considerati quale periodo di prova e osservazione, al termine dei quali l’affidamento è confermato e gli obiettivi attualizzati attraverso l’elaborazione del programma operativo di intervento. In seguito si procede a delle verifiche intermedie, a scadenze regolari, almeno una volta all’anno.
La direzione dell’Istituto von Mentlen assicura la stesura di un rapporto annuo (rapporto intermedio, il cui strumento di supporto è il “modulo 3”) sull’evoluzione del minore nella sua globalità e nei diversi ambiti di dettaglio. Il capo progetto incaricato del coordinamento degli interventi si impegna dal canto suo a raccogliere tutti gli elementi di valutazione espressi dalle parti coinvolte.
Qualora una delle parti coinvolte ritiene che il progetto educativo sia ampiamente disatteso, o in presenza di eventi o situazioni particolari che modificano sostanzialmente le condizioni dell’affidamento, il capo progetto convoca un incontro di chiarificazione o di decisione.
Conclusione dell’affidamento
Tutte le parti coinvolte nel progetto educativo si impegnano a pianificare le modalità di accompagnamento alla conclusione dell’affidamento, salvaguardando quale priorità l’interesse del minore. Ogni ente redige i rapporti finali di sua competenza.