Art. 1 Nome
L’Istituto von Mentlen Bellinzona, già Ricovero von Mentlen, è una Fondazione privata, costituita per disposizione di ultima volontà della defunta signora Valeria von Mentlen ved. fu ingegner Rocco, nata Bonzanigo , e meglio come al suo testamento olografo del 20 agosto 1907, regolarmente pubblicato in data 30 agosto 1910.
Art. 2 Scopo
Scopo della Fondazione, secondo precisa volontà della fondatrice, è quello di creare un ISTITUTO o RICOVERO PER L’INFANZIA ABBANDONATA e ciò onde adempiere all’ultima volontà del suo carissimo figlio Erminio. Per infanzia abbandonata intende la testatrice i bambini poveri, orfani o abbandonati dai loro genitori ed anche quelli che per miseria o disgraziate condizioni dei genitori si trovassero esposti a sofferenze o pericoli. Avranno diritto di preferenza in prima linea i bambini attinenti al distretto di Bellinzona.
Art. 3 Comunità religiosa
È desiderio della fondatrice che una comunità religiosa sia presente ed attiva nell’istituto, compatibilmente con le possibilità di reperire una comunità in grado di assicurare i recquisiti socio-educativi conformi alla legge.
Art. 4 Sede
Sede della Fondazione è Bellinzona.
Art. 5 Organi
Gli organi della Fondazione funzionali sono:
a) Il Consiglio di Fondazione
b) La Direzione
c) L’Ufficio di revisione
Art. 6 Costituzione Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione dell’Istituto von Mentlen Bellinzona è composto da 3 a 7 membri, eletti a tempo indeterminato, di cui:
a) un membro designato dalla fondazione Santi Pietro e Stefano per rappresentare i valori cristiani. In caso di impossibilità sarà scelto un presbitero delle parrocchie della Città di Bellinzona;
b) un membro del casato della testatrice (essendo il casato von Mentlen estinto) o una persona designata dallo stesso casato;
c) Un membro del Patriziato di Bellinzona o una persona da esso designata;
d) Gli altri eventuali membri vengono designati dal Consiglio di Fondazione.
Art. 7 Competenze Consiglio di Fondazione
7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest’ultima nei rapporti verso l’esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi.
In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:
a) Sorveglianza della gestione della Fondazione
b) Definizione di un regolamento sull’assegnazione dei diritti di firma e rappresentanza della Fondazione
c) Approvazione rendiconto annuale.
d) Proporre all’Autorità di vigilanza eventuali richieste di modifica dello Statuto della Fondazione ai sensi dell’artt. 85 e 86 Codice Civile Svizzero.
7.2 Nell’ambito dello scopo statutario il Consiglio di Fondazione può adottare e modificare in ogni momento regolamenti inerenti l’organizzazione e la gestione della Fondazione e del suo patrimonio. Regolamenti ed eventuali modifiche vanno notificati all’Autorità di vigilanza competente.
7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di trasferire a uno o più membri le singole competenze nel rispetto dell’art 7.1.
Art. 8 Riunioni e delibere del Consiglio di Fondazione
8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente, ogni qualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno una volta all’anno. Di regola l’invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione con l’indicazione dell’ordine del giorno devono pervenire con 15 giorni di anticipo.
8.2 Il Consiglio di Fondazione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti decisivo è il voto del Presidente.
8.3 Il Consiglio di Fondazione può deliberare per via circolare (anche elettronica) se la maggioranza dei membri del Consiglio è favorevole e se nessuno vi si oppone.
Art. 9 Direzione
La Direzione ha la responsabilità e deve provvedere a tutto quanto riguarda l’esercizio dell’Istituto. Le sue competenze e le condizioni per l’ammissione dei bambini interni ed esterni sono stabiliti conformemente all’art.2 del presente Statuto e al concetto pedagogico approvato dalle competenti autorità.
Art. 10 Contabilità
10.1 L’esercizio contabile va dal 1°gennaio al 31 dicembre.
10.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (Bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
10.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, la Fondazione inoltra all’Autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell’Organo di revisione, il verbale di approvazione del Consiglio di Fondazione e l’eventuale elenco dei titoli.
Art. 11 Organo di revisione
11.1 Il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione
11.2 L’ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti e nei regolamenti della Fondazione.
11.3 L’ufficio di Revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
Art. 12 Scioglimento della Fondazione
12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art.88 CCS) ed esclusivamente con il consenso dell’Autorità di vigilanza.
12.2 In caso di scioglimento il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell’esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.
Il presente statuto votato il 21.01.2019 dal Consiglio di Fondazione dell’Istituto von Mentlen Bellinzona è sottoposto per approvazione all’Autorità cantonale di vigilanza.